Fatti
Il caso riguarda la questione se il valore delle opzioni dei dipendenti, legate a un periodo di blocco (periodo di maturazione), faccia parte del salario determinante e quindi del reddito soggetto a contributi nell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). I ricorrenti J. e V. avevano presentato ricorso contro una decisione della Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo che aveva qualificato il valore di 20'000 opzioni dei dipendenti assegnate il 24 ottobre 2001 come reddito da attività lucrativa soggetto a contributi.
Il Tribunale federale doveva decidere se la prassi amministrativa, secondo la quale il valore delle opzioni dei dipendenti maturate ma non ancora esercitate è già considerato salario soggetto a contributi al momento dell'assegnazione, sia legittima o se l'obbligo contributivo sorga solo al momento dell'effettivo esercizio delle opzioni.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), i redditi sono considerati realizzati ai fini fiscali solo quando il contribuente può effettivamente disporne. I meri diritti acquisiti al salario non sono considerati realizzati.
L'AFC ha modificato più volte la sua prassi in materia di tassazione delle opzioni dei dipendenti. Dal maggio 2003 vale che le opzioni dei dipendenti con clausola di maturazione sono tassate solo al momento del loro effettivo esercizio, poiché fino ad allora sussiste solo un diritto acquisito sotto condizione sospensiva.
Il…