Art. 196 LIFD
Quota della Confederazione
1 I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d’imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.
1bis Accordano ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell’abrogazione degli articoli 28 capoversi 2–5 e 29 cpv. 2 lett. b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.
2 Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.
3 Compilano un conteggio annua delle imposte federale dirette riscosse alla fonte.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sulla restituzione nel caso in cui un Cantone rivendica l'imposta federale diretta senza averne diritto2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.