Art. 95 LIFD
Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico
1 I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l’imposta su tali prestazioni.
2 L’aliquota dell’imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l’articolo 38 cpv. 2.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einkommens- und Vermögenssteuer (Rückerstattung der Quellensteuer 2007)0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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