Art. 5 LPD

Definizioni

Nella presente legge s’intende per:
  1. a. dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
  2. b. persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
  3. c. dati personali degni di particolare protezione: 1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, 2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia, 3. i dati genetici, 4. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, 5. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, 6. i dati concernenti le misure d’assistenza sociale;
  4. d. trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
  5. e. comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
  6. f. profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
  7. g. profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
  8. h. violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
  9. i. organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;
  10. j. titolare del trattamento: il privato o l’organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;
  11. k. responsabile del trattamento: il privato o l’organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Memorizzazione e conservazione di dati marginali di telecomunicazione
    · 02/03/2018 · 13 citazioni
  2. 2
    Diritto di consultare documenti interni
    · 01/09/1999 · 12 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.