Art. 5 LPD
Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- a. dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
- b. persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
- c. dati personali degni di particolare protezione: 1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, 2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia, 3. i dati genetici, 4. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, 5. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, 6. i dati concernenti le misure d’assistenza sociale;
- d. trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
- e. comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
- f. profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
- g. profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
- h. violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
- i. organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;
- j. titolare del trattamento: il privato o l’organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;
- k. responsabile del trattamento: il privato o l’organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Memorizzazione e conservazione di dati marginali di telecomunicazione13 citazioni
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2Diritto di consultare documenti interni12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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129 citazioni
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91 citazioni
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90 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.