Art. 16 OPD
Avvicendamento disciplinato delle colture
1 Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l’erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.
2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all’anno. L’allegato 1 n. 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all’allegato 1 n. 4.2.
3 Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all’allegato 1 n. 4.3 non si applica l’esigenza di cui al cpv. 2.
4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’articolo 20 cpv. 2.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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