Art. 23c Lferr
Autorizzazione d’esercizio per impianti ferroviari
1 Per gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.
2 Per gli impianti ferroviari ristrutturati o rinnovati è necessaria un’autorizzazione d’esercizio se l’UFT lo stabilisce.
3 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se l’impianto ferroviario, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali ed è conforme alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.
4 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
5 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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BVGerA-359/20181 citazioni
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Befristete Betriebsbewilligungen für Fernverkehrs-Doppelstock-Triebszüge IR100, IR200, IC2000 citazioni
Ultime sentenze del TF
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