Art. 23f Lferr
Competenze
1 Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale:
- a. stabilisce i requisiti essenziali per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
- b. emana le altre prescrizioni necessarie per garantire l’interoperabilità con il sistema ferroviario europeo.
2 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali.
3 Tenuto conto del diritto internazionale, l’UFT emana:
- a. le disposizioni tecniche d’esecuzione per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
- b. le disposizioni applicabili a complemento o in deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); notifica queste disposizioni alla Commissione europea e le comunica le parti del sistema ferroviario per le quali nelle STI sono necessarie disposizioni particolari, temporanee o permanenti.
4 L’UFT notifica alla Commissione europea o all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili a complemento o in deroga al diritto europeo o internazionale.
5 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Befristete Betriebsbewilligungen für Fernverkehrs-Doppelstock-Triebszüge IR100, IR200, IC2002 citazioni
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1 citazioni
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BVGerA-359/20181 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.