Art. 24 Lferr
Approvazione
1 La costruzione, la modificazione e lo spostamento di incroci tra ferrovie e strade pubbliche o private soggiacciono all’approvazione dell’UFT. Sono applicabili gli articoli 18–18i e 18m.
2 Gli incroci con strade pubbliche, destinate all’uso comune, devono essere approvati, se, durante e dopo la loro costruzione, il regolare esercizio della ferrovia è garantito da misure appropriate e da impianti di sicurezza e se non pregiudicano una prevista sistemazione degli impianti ferroviari.
3 Nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d’ordinario, mediante sotto o soprappassaggi. Nella procedura d’approvazione dei piani, l’UFT, su proposta delle autorità interessate, deve consultare periti delle costruzioni e della circolazione stradali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Incroci tra ferrovia e strada, diritto applicabile alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni05/01/2000 · 3 citazioni de
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2 citazioni
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1 citazioni25/04/2001 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.