Art. 24 Lferr

Approvazione

1 La costruzione, la modificazione e lo spostamento di incroci tra ferrovie e strade pubbliche o private soggiacciono all’approvazione dell’UFT. Sono applicabili gli articoli 18–18i e 18m.
2 Gli incroci con strade pubbliche, destinate all’uso comune, devono essere approvati, se, durante e dopo la loro costruzione, il regolare esercizio della ferrovia è garantito da misure appropriate e da impianti di sicurezza e se non pregiudicano una prevista sistemazione degli impianti ferroviari.
3 Nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d’ordinario, mediante sotto o soprappassaggi. Nella procedura d’approvazione dei piani, l’UFT, su proposta delle autorità interessate, deve consultare periti delle costruzioni e della circolazione stradali.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Incroci tra ferrovia e strada, diritto applicabile alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione
    · 25/04/2001 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.