Art. 3 Lferr
Espropriazione
1 Per la costruzione e l’esercizio delle ferrovie può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione.
2 La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.
3 I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usucapione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Spostamento di una linea elettrica allo scopo di proteggere un monumento storico0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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