Art. 6 Lferr
Rilascio, modifica e rinnovo della concessione
1 Il Consiglio federale rilascia la concessione se:
- a. sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura; o b. ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.
2 Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:
- a. non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell’ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza;
- b. l’esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l’articolo 11 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori; e c. l’impresa sia iscritta nel registro di commercio.
3 Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.
4 Per le tranvie deve essere stata concessa o garantita l’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della strada pubblica.
5 La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.
6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per: le modifiche della concessione, salvo le estensioni; il rinnovo della concessione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Spostamento di condotte sottostanti una strada a causa della costruzione di un impianto ferroviario, assunzione delle spese0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni27/08/2009 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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