Art. 6 Lferr

Rilascio, modifica e rinnovo della concessione

1 Il Consiglio federale rilascia la concessione se:
  1. a. sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura; o b. ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.
2 Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:
  1. a. non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell’ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza;
  2. b. l’esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l’articolo 11 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori; e c. l’impresa sia iscritta nel registro di commercio.
3 Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.
4 Per le tranvie deve essere stata concessa o garantita l’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della strada pubblica.
5 La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.
6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per: le modifiche della concessione, salvo le estensioni; il rinnovo della concessione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Spostamento di condotte sottostanti una strada a causa della costruzione di un impianto ferroviario, assunzione delle spese
    · 27/04/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.