Art. 15b Oferr
Requisiti essenziali, disposizioni tecniche di esecuzione
1 I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/797 .
2 L’UFT, tenendo conto del diritto internazionale, emana:
- a. le disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
- b. nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797, le prescrizioni nazionali per l’applicazione dei requisiti essenziali.
3 Se non vi sono casi particolari o non sono state autorizzate deroghe alle STI, queste ultime hanno la preminenza sulle rimanenti disposizioni della presente ordinanza.
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Befristete Betriebsbewilligungen für Fernverkehrs-Doppelstock-Triebszüge IR100, IR200, IC2002 citazioni
-
1 citazioni
-
BVGerA-359/20181 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.