Art. 15b Oferr

Requisiti essenziali, disposizioni tecniche di esecuzione

1 I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/797 .
2 L’UFT, tenendo conto del diritto internazionale, emana:
  1. a. le disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
  2. b. nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797, le prescrizioni nazionali per l’applicazione dei requisiti essenziali.
3 Se non vi sono casi particolari o non sono state autorizzate deroghe alle STI, queste ultime hanno la preminenza sulle rimanenti disposizioni della presente ordinanza.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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