Art. 16a LPC

Entità della restituzione

1 Le prestazioni percepite legalmente in virtù dell’articolo 3 cpv. 1 devono essere restituite dall’eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l’importo di 40 000 franchi.
2 Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione nasce soltanto dal decesso del secondo coniuge, sempre che le condizioni di cui al cpv. 1 siano ancora adempiute.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cifra marginale 4720.03 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC); restituzione di prestazioni percepite legalmente; definizione dell'eredità del beneficiario di PC deceduto in base alla sos…
    · 01/04/2025 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente; punto di partenza del termine di perenzione
    · 28/05/2025 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rückforderung Ergänzungsleistungen AHV
    VSBES.2025.104
    · 29/04/2025 · 1 citazioni de
  • Ergänzungsleistungen AHV / Erlass Rückforderung
    VSBES.2024.265
    · 22/08/2024 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz — XBE.2022.82
    XBE.2022.82
    · 13/06/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.