Art. 16a LPC
Entità della restituzione
1 Le prestazioni percepite legalmente in virtù dell’articolo 3 cpv. 1 devono essere restituite dall’eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l’importo di 40 000 franchi.
2 Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione nasce soltanto dal decesso del secondo coniuge, sempre che le condizioni di cui al cpv. 1 siano ancora adempiute.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cifra marginale 4720.03 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC); restituzione di prestazioni percepite legalmente; definizione dell'eredità del beneficiario di PC deceduto in base alla sos…1 citazioni
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2Restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente; punto di partenza del termine di perenzione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rückforderung Ergänzungsleistungen AHV1 citazioniVSBES.2025.104· 29/04/2025 · 1 citazioni de
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Ergänzungsleistungen AHV / Erlass Rückforderung1 citazioniVSBES.2024.265· 22/08/2024 · 1 citazioni de
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Obergericht / Zivilgericht / Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz — XBE.2022.821 citazioniXBE.2022.82· 13/06/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.