Fatti

Parti: A., B. e C. (ricorrenti) contro Cassa di compensazione del Canton Berna (ricorsa).

Fatti: La defunta D., nata nel 1926, ha percepito prestazioni complementari alla rendita AVS a partire da novembre 2018. Dopo la sua morte, avvenuta l'8 gennaio 2022, la Cassa di compensazione del Canton Berna ha richiesto il rimborso di un importo di Fr. 13'369.- per le prestazioni complementari erogate da ottobre 2021 a gennaio 2022. Le eredi hanno presentato un reclamo, che è stato respinto. Il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha respinto il ricorso con sentenza del 7 settembre 2023.

Questione principale: Se la richiesta di rimborso delle prestazioni complementari riguarda solo il patrimonio superiore a Fr. 40'000.- e quali debiti devono essere considerati.

Legge

La determinazione del patrimonio ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LPC e dell'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI è decisiva per la richiesta di rimborso delle prestazioni complementari. Il patrimonio comprende le attività e le passività alla data del decesso, mentre i debiti di successione che sorgono dopo la morte non sono considerati. L'esenzione di Fr. 40'000.- serve a coprire le spese di decesso e di sepoltura.

Il punto 4720.03 delle Istruzioni sulle prestazioni complementari (IPC) specifica le disposizioni legislative ed è ammissibile, in quanto non prevede restrizioni che vadano oltre la legge. Le istruzioni amministrative non sono vincolanti per il tribunale, ma devono essere prese in considerazione se concretizzano in modo convincente le disposizioni legali.

I ricorrenti hanno sostenuto che determinate spese non dovrebbero essere considerate come debiti di successione. Tuttavia, il…