Art. 560 CC

Eredi

1 Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura.
2 Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
3 Per gli eredi istituiti, gli effetti dell’acquisto risalgono al momento dell’apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l’eredità secondo le regole del possesso.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto d'informazione del mandante
    · 10/09/2007 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 47 cpv. 1 LAVS e art. 79 cpv. 1 OAVS: Restituzione di rendite riscosse indebitamente. - Al decesso della persona obbligata alla restituzione il debito passa agli eredi - sempre che non abbiano rinunciato alla succe…
    · 30/06/1970 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Impugnazione di una decisione di rendita rientrante nella successione da parte di un erede che vi ha rinunciato
    · 15/12/2009 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    Partecipazione dei coeredi all'utile (art. 619 CC)
    · 25/09/1986 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto d'informazione degli eredi nei confronti di una banca, che detiene averi di cui il defunto era beneficiario economico (art. 560 CC)
    · 26/07/2010 · 8 citazioni Riassunto
  6. 6
    Riporto delle perdite relative a un'attività lucrativa indipendente da parte di eredi che continuano questa attività
    · 28/06/2018 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.