Art. 560 CC
Eredi
1 Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura.
2 Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
3 Per gli eredi istituiti, gli effetti dell’acquisto risalgono al momento dell’apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l’eredità secondo le regole del possesso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto d'informazione del mandante16 citazioni
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2Art. 47 cpv. 1 LAVS e art. 79 cpv. 1 OAVS: Restituzione di rendite riscosse indebitamente. - Al decesso della persona obbligata alla restituzione il debito passa agli eredi - sempre che non abbiano rinunciato alla succe…12 citazioni
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3Impugnazione di una decisione di rendita rientrante nella successione da parte di un erede che vi ha rinunciato11 citazioni
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4Partecipazione dei coeredi all'utile (art. 619 CC)9 citazioni
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5Diritto d'informazione degli eredi nei confronti di una banca, che detiene averi di cui il defunto era beneficiario economico (art. 560 CC)8 citazioni
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6Riporto delle perdite relative a un'attività lucrativa indipendente da parte di eredi che continuano questa attività7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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12 citazioni
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.