Fatti
La ricorrente, Città di Zurigo, Ufficio per le prestazioni aggiuntive AVS/AI, ha chiesto alla resistente, [S.] , il rimborso di Fr. 69'915.- per le prestazioni aggiuntive (prestazioni di completamento, sussidi, contributi comunali e indennità una tantum) concesse in eccesso per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2011. La resistente aveva ereditato il cugino [W.] nel .... 2008 e aveva ricevuto complessivamente Fr. 180'004.35 il 28 aprile 2010 e il 20 aprile 2011.
La resistente aveva versato la somma richiesta prima di presentare il ricorso. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione di ricorso e ha rinviato la causa all'amministrazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni aggiuntive e fissare nuovamente il diritto al rimborso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se l'istanza precedente aveva ordinato a ragione il rimborso alla resistente. Ha stabilito che l'istanza precedente aveva esaminato l'obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA (in combinazione con l'art. 2 LPGA e l'art. 1 cpv. 1 LPC) e § 19 LCG.
Il Tribunale ha deciso che il rimborso di prestazioni indebitamente concesse ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA richiede un titolo di revisione (revisione processuale o riesame). Ha stabilito che l'istanza precedente aveva ordinato a ragione l'obbligo di rimborso alla resistente, poiché la resistente era entrata in condizioni…