Art. 24 OPC-AVS/AI
Obbligo di informare
La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI: restituzione83 citazioni
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2Art. 47 cpv. 1 LAVS. - La restituzione secondo l'art. 47 cpv. 1 LAVS è solo possibile quando sono adempiuti i presupposti i quali consentono il riesame o la revisione della decisione formalmente cresciuta in giudicato,…69 citazioni
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361 citazioni
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4Violazione della legge sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (art. 16 cpv. 1 LPC e art. 24 OPC-AVS/AI); prescrizione (art. 71 CP)16 citazioni
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5Art. 2 cpv. 1quater e cpv. 3 LPC15 citazioni
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6Violazione dell'obbligo di informare10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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18 citazioni20/08/2014 · 18 citazioni de
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16 citazioni
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9 citazioni10/03/2008 · 9 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.