Fatti

C.A., cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera, è deceduto a Milano nel 2007 lasciando tre figli e la vedova di seconde nozze A.A. Il 19 ottobre 2007 è stato pubblicato il testamento olografo del defunto, che designava eredi i tre figli in parti uguali.

A.A. ha intimato alla banca B. SA di consegnarle la documentazione completa concernente il conto del defunto e qualsiasi altra relazione diretta o indiretta di cui il defunto fosse stato avente diritto economico. La banca si è opposta al precetto esecutivo civile.

Il Pretore di Lugano ha respinto parzialmente l'opposizione, mentre il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto entrambe le appellazioni. A.A. ha quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo che l'opposizione della banca sia respinta integralmente.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Secondo il Tribunale federale, gli eredi subentrano nei diritti e negli obblighi patrimoniali del defunto, incluso il diritto di rendiconto sui rapporti contrattuali. Tuttavia, per le relazioni bancarie di istituti come trust o fondazioni del Liechtenstein, il segreto bancario è in linea di principio opponibile all'avente diritto economico, in quanto egli non è parte del rapporto…