Art. 27a OPC-AVS/AI
Valutazione dell’eredità
1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l’eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.
2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.
3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cifra marginale 4720.03 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC); restituzione di prestazioni percepite legalmente; definizione dell'eredità del beneficiario di PC deceduto in base alla sos…2 citazioni
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2Restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente; punto di partenza del termine di perenzione0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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