Art. 1 LEmb

Oggetto

1 La Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera.
2 Sono fatte salve le misure del Consiglio federale volte a preservare gli interessi del Paese ai sensi dell’articolo 184 cpv. 3 della Costituzione federale.
3 Le misure coercitive possono segnatamente:
  1. a. limitare, direttamente o indirettamente, il traffico delle merci, dei servizi, dei pagamenti e dei capitali, la circolazione delle persone e gli scambi scientifici, tecnologici e culturali;
  2. b. consistere in divieti, obblighi di autorizzazione e di notificazione nonché in altre restrizioni di diritti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 15 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
    · 28/08/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.