Art. 1 LEmb
Oggetto
1 La Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera.
2 Sono fatte salve le misure del Consiglio federale volte a preservare gli interessi del Paese ai sensi dell’articolo 184 cpv. 3 della Costituzione federale.
3 Le misure coercitive possono segnatamente:
- a. limitare, direttamente o indirettamente, il traffico delle merci, dei servizi, dei pagamenti e dei capitali, la circolazione delle persone e gli scambi scientifici, tecnologici e culturali;
- b. consistere in divieti, obblighi di autorizzazione e di notificazione nonché in altre restrizioni di diritti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 15 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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4 citazioni
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4 citazioni13/12/2022 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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