Fatti
La creditrice A. S.A. ottenne il 6 giugno 2023 dal Tribunale distrettuale di Zurigo un decreto di arresto per l’esecuzione di una sentenza dichiarata esecutiva del Tribunal d'arrondissement de Luxembourg nei confronti della B. Ltd.. In particolare, fu sottoposto ad arresto un conto della B. Ltd. presso la Banca [C. AG] di Zurigo. La D. S.A. portò avanti la procedura di esecuzione n. y presso l’Ufficio di esecuzione di Zurigo 1, che pignorò tre conti della B. Ltd. presso la Banca C. AG (pignoramento n. z).
Nel corso della procedura di realizzo, la Banca [C. AG] comunicò all’Ufficio di esecuzione che i valori patrimoniali sottoposti ad arresto e pignoramento della B. Ltd. erano stati congelati dal Segretariato di Stato dell’economia (SECO). Il SECO confermò il congelamento e indicò quale base giuridica l’art. 15 cpv. 1 del regolamento sull’Ucraina (RS 946.231.176.72). Il congelamento non aveva natura penale, bensì era disposto in base al regolamento sull’Ucraina. Il SECO chiese all’Ufficio di esecuzione di trasmettere eventuali sentenze presentate ai fini di un’istanza di deroga.
L’8 luglio 2024, l’Ufficio di esecuzione invitò la creditrice A. S.A. a trasmettere la sentenza del Tribunal d'arrondissement de Luxembourg per consentirne l’inoltro al SECO ai fini dell’esame. La creditrice presentò dapprima un’istanza di riesame e, in seguito, un’istanza di proroga per la presentazione della sentenza. Con provvedimento del 30 luglio 2024, l’Ufficio di esecuzione constatò che la creditrice non aveva ottemperato all’invito e sospese la procedura di realizzo.
Contro tale provvedimento, la creditrice A. S.A. propose reclamo al Tribunale distrettuale di Zurigo il 7 agosto 2024, respinto con decisione del 12 settembre 2024. Il reclamo proposto contro tale decisione fu a sua volta respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo con sentenza del 14 novembre 2024. La creditrice presentò infine il 21 novembre 2024 un ricorso in materia civile al Tribunale federale e chiese l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio di esecuzione del 30 luglio 2024 nonché la declaratoria di nullità dello stesso. In via subordinata, chiese l’annullamento del provvedimento e la rimessione della causa al Tribunale superiore per una nuova valutazione. Chiese inoltre che l’Ufficio di esecuzione fosse tenuto a riprendere e a proseguire senza indugio la procedura di esecuzione e pignoramento, indipendentemente dalle decisioni del SECO.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato nella sua sentenza il rapporto tra l’esecuzione forzata secondo la LEF e il congelamento patrimoniale disposto dal SECO in base al regolamento sull’Ucraina. La ricorrente ha in particolare eccepito che il Tribunale superiore aveva violato l’art. 44 LEF riconoscendo al congelamento patrimoniale la precedenza rispetto alla procedura di esecuzione.
Inquadramento giuridico del regolamento sull’Ucraina e dell’art. 44 LEF: L’art. 44 LEF prevede che la realizzazione di oggetti sottoposti a sequestro in virtù di leggi penali o fiscali o in base alla LVP sia disciplinata dalle pertinenti norme federali o cantonali. Il Tribunale federale ha stabilito nella sua giurisprudenza, in particolare nella DTF 131 III 652, che le ordinanze emanate in virtù dell’art. 184 cpv. 3 Cost. – come ad esempio i congelamenti patrimoniali – sono equiparabili a una legge penale o fiscale e l’art. 44 LEF è applicabile per analogia. Tale giurisprudenza è stata in seguito confermata dalla dottrina e in ulteriori sentenze, in particolare per ordinanze fondate sulla Legge sugli embarghi (LEmb).
Applicazione analogica dell’art. 44 LEF al regolamento sull’Ucraina: Il regolamento sull’Ucraina è stato emanato dal Consiglio federale in virtù dell’art. 184 cpv. 3 Cost. e dell’art. 2 LEmb. Il Tribunale federale ha constatato che sia le ordinanze fondate direttamente sull’art. 184 cpv. 3 Cost., sia quelle basate sulla LEmb sono da equiparare alle leggi previste dall’art. 44 LEF. Ciò discende dalla…