Art. 2 LEmb
Competenza
1 Il Consiglio federale è competente per emanare le misure coercitive. Può stabilire deroghe per sostenere attività umanitarie o per tutelare interessi svizzeri.
2 Può segnatamente stabilire deroghe ai sensi del cpv. 1 per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici che servono a scopi umanitari.
3 Le misure coercitive sono emanate sotto forma di ordinanza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 15 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
12 citazioni
-
4 citazioni
-
4 citazioni13/12/2022 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.