Art. 2 LEmb

Competenza

1 Il Consiglio federale è competente per emanare le misure coercitive. Può stabilire deroghe per sostenere attività umanitarie o per tutelare interessi svizzeri.
2 Può segnatamente stabilire deroghe ai sensi del cpv. 1 per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici che servono a scopi umanitari.
3 Le misure coercitive sono emanate sotto forma di ordinanza.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 15 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
    · 28/08/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.