Art. 184 Cost.

Relazioni con l’estero

1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero.
2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea federale.
3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 27/04/2006 · 18 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (O-Egitto); rifiuto di radiare il nome del ricorrente dalla lista delle persone alle quali si applica l'o…
    · 13/12/2014 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Blocco di averi da parte del Consiglio federale sulla base dell'art. 184 cpv. 3 Cost.; applicazione per analogia dell'art. 44 LEF
    · 14/09/2005 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ammissibilità della consegna dei dati bancari di clienti dell'UBS alle autorità americane da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel febbraio 2009
    · 15/07/2011 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (ordinanza sui Taliban; RS 946.203)
    · 14/11/2007 · 5 citazioni
  6. 6
    Art. 100 cpv. 1 lett. a e b n. 1 e 4 OG
    · 21/02/2003 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.