Art. 13 LEspr

1 Quando, nel caso d’espropriazione parziale, l’indennità per il deprezzamento della frazione residua superi il terzo del valore di essa, l’espropriante può chiedere l’espropriazione totale.
2 La richiesta d’ampliamento dev’essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (art. 71); in caso di ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della commissione di stima relativa all’espropriazione parziale, la richiesta d’ampliamento può essere presentata insieme con detto ricorso. L’espropriante deve dichiarare entro il termine di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità se egli opta per l’espropriazione parziale o per l’espropriazione totale.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennità per il danno soggettivo prevista dal diritto cantonale in aggiunta all'indennità di espropriazione; garanzia della proprietà, parità di trattamento
    · 30/05/2001 · 9 citazioni
  2. 2
    Indennità per espropriazione materiale e assunzione in proprietà del fondo, esigenze del diritto federale riguardo alla procedura cantonale
    · 07/02/2006 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 75_I_207
    01/01/1949 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 75_I_206
    01/01/1949 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.