Art. 69 LEspr
1 Ove l’esistenza del diritto pel quale si pretende un’indennità sia contestata, la procedura è sospesa e si fissa all’espropriante un termine per promuovere azione davanti al giudice ordinario, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine l’esistenza del diritto sarà riconosciuta. A richiesta di una delle parti, si può procedere a una stima a titolo eventuale.
2 Le parti possono però, con esplicita dichiarazione, deferire alla commissione di stima la decisione sull’esistenza del diritto; rimane salvo, anche su questo punto, il ricorso (art. 77 segg.).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 79_I_1993 citazioni06/05/1953 · 3 citazioni
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2Espropriazione posteriore all'esecuzione dell'opera2 citazioni
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3DTF 77_II_751 citazioni10/02/1951 · 1 citazioni
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4DTF 64_I_2251 citazioni01/01/1938 · 1 citazioni
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5Determinazione dei diritti litigiosi derivanti da una concessione d'uso privativo (art. 69 cpv. 2 LEspr.). Concessione cantonale iscritta a registro fondiario come diritto a sè stante e permanente, che accorda al propri…0 citazioni
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6La commissione di stima è competente solo a fissare l'ammontare, se è il caso, di un'indennità siffatta (consid. 4).0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni17/10/2002 · 1 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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