Art. 69 LEspr

1 Ove l’esistenza del diritto pel quale si pretende un’indennità sia contestata, la procedura è sospesa e si fissa all’espropriante un termine per promuovere azione davanti al giudice ordinario, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine l’esistenza del diritto sarà riconosciuta. A richiesta di una delle parti, si può procedere a una stima a titolo eventuale.
2 Le parti possono però, con esplicita dichiarazione, deferire alla commissione di stima la decisione sull’esistenza del diritto; rimane salvo, anche su questo punto, il ricorso (art. 77 segg.).

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 79_I_199
    06/05/1953 · 3 citazioni
  2. 2
    Espropriazione posteriore all'esecuzione dell'opera
    · 10/07/1962 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 77_II_75
    10/02/1951 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 64_I_225
    01/01/1938 · 1 citazioni
  5. 5
    Determinazione dei diritti litigiosi derivanti da una concessione d'uso privativo (art. 69 cpv. 2 LEspr.). Concessione cantonale iscritta a registro fondiario come diritto a sè stante e permanente, che accorda al propri…
    · 09/06/1970 · 0 citazioni
  6. 6
    La commissione di stima è competente solo a fissare l'ammontare, se è il caso, di un'indennità siffatta (consid. 4).
    · 21/11/1957 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.