Art. 29 OEn
Comunicazione ed esame della domanda da parte delle autorità cantonali
1 Dopo il ricevimento della domanda, l’autorità cantonale comunica immediatamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
- a. la data di presentazione della domanda;
- b. il nome del richiedente;
- c. il genere di misure;
- d. i costi presumibilmente computabili;
- e. la data presumibile di conclusione dell’attuazione delle misure;
- f. le indicazioni in merito a domande di pagamenti parziali eventualmente previsti per le misure.
2 L’autorità cantonale valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e la inoltra corredata del proprio parere all’UFAM.
3 Se la domanda è incompleta, l’autorità cantonale informa immediatamente l’UFAM. Essa informa nuovamente l’UFAM non appena sono stati forniti i documenti richiesti a completamento della domanda.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio del rimborso dei costi globali; computabilità dei costi (periodici) di manutenzione e d'esercizio delle misure di risanamento di natura edile; principio dell'unicità della concessione di sovvenzioni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Energie; Zusicherung der Entschädigung der voraussichtlichen Kosten von Sanierungsmassnahmen0 citazioni
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0 citazioni08/11/2005 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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