Art. 29 OEn

Comunicazione ed esame della domanda da parte delle autorità cantonali

1 Dopo il ricevimento della domanda, l’autorità cantonale comunica immediatamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
  1. a. la data di presentazione della domanda;
  2. b. il nome del richiedente;
  3. c. il genere di misure;
  4. d. i costi presumibilmente computabili;
  5. e. la data presumibile di conclusione dell’attuazione delle misure;
  6. f. le indicazioni in merito a domande di pagamenti parziali eventualmente previsti per le misure.
2 L’autorità cantonale valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e la inoltra corredata del proprio parere all’UFAM.
3 Se la domanda è incompleta, l’autorità cantonale informa immediatamente l’UFAM. Essa informa nuovamente l’UFAM non appena sono stati forniti i documenti richiesti a completamento della domanda.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Principio del rimborso dei costi globali; computabilità dei costi (periodici) di manutenzione e d'esercizio delle misure di risanamento di natura edile; principio dell'unicità della concessione di sovvenzioni
    · 21/01/2025 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 15/11/2021 · 1 citazioni de
  • Energie; Zusicherung der Entschädigung der voraussichtlichen Kosten von Sanierungsmassnahmen
    · 21/01/2025 · 0 citazioni de
  • 08/11/2005 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.