Fatti

La A. SA, con sede nel Cantone Vallese, ha gestito fino al 9 settembre 2023 la centrale idroelettrica di Ernen. Il 10 settembre 2023 la centrale è passata al Cantone Vallese e ai comuni concessionari a seguito di dichiarazioni di devoluzione. Da allora viene gestita dalla B. SA, quale probabile nuova concessionaria e proprietaria degli impianti, sulla base di un’autorizzazione provvisoria di prosecuzione dell’esercizio rilasciata dal Consiglio di Stato del Cantone Vallese il 6 settembre 2023. La procedura per il nuovo conferimento della concessione è ancora pendente.

La presa d’acqua di Gluringen (Cantone Vallese) convoglia le acque del Rodano attraverso un sistema di adduzione delle acque della lunghezza di 12 km verso la centrale di Ernen. Secondo la pianificazione strategica del Cantone Vallese, la presa d’acqua causa un significativo ostacolo alla migrazione dei pesci nel Rodano. Pertanto, con decisione del 16 settembre 2015, la A. SA è stata obbligata a pianificare un intervento di risanamento. Il progetto elaborato prevedeva la realizzazione di una scala di risalita per pesci (ascensore e passaggio per pesci) e di una discesa per pesci (corrente di attrazione). Inoltre, erano previste misure di protezione come una griglia più fine per la presa d’acqua invernale e uno schermo di protezione per i pesci. Il nullaosta per il progetto è stato rilasciato il 20 settembre 2017 dal Dipartimento delle finanze e dell’energia del Cantone Vallese, dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

L’8 maggio 2020 la A. SA ha presentato al Cantone Vallese una domanda di rimborso dei costi computabili. Il Cantone Vallese ha trasmesso la domanda con la propria presa di posizione il 12 maggio 2020 all’UFAM. Con decisione del 14 dicembre 2021, l’UFAM ha disposto il risarcimento della A. SA per i costi computabili delle scale di risalita per pesci per un importo di fr. 1'594'340.- (IVA inclusa). L’UFAM ha precisato che i costi di esercizio e manutenzione (ivi compresa l’energia per l’ascensore per pesci) non rientrano tra i costi da risarcire ai sensi dell’art. 34 LEne.

Il 31 gennaio 2022 la A. SA ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale chiedendo l’annullamento del dispositivo cifra 1 della decisione dell’UFAM. Essa ha richiesto che il risarcimento comprendesse sia i costi una tantum dell’intervento di risanamento (fr. 1'485'000.- IVA esclusa, rispettivamente fr. 1'599'345.- IVA inclusa) sia i costi ricorrenti per la manutenzione e l’esercizio delle scale di risalita per pesci pari a fr. 24'000.- IVA esclusa all’anno. Con sentenza del 25 ottobre 2023, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, precisando che l’art. 34 LEne disciplina esclusivamente i costi di pianificazione e di realizzazione di un intervento di risanamento, ma non i costi ricorrenti di esercizio e manutenzione.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 dicembre 2023, la A. SA e la B. SA si sono rivolte al Tribunale federale. Esse hanno chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e l’estensione della garanzia di risarcimento anche ai costi ricorrenti per la manutenzione e l’esercizio delle scale di risalita per pesci. In via subordinata, hanno chiesto la rimessione della causa all’UFAM per una nuova determinazione dell’ambito e dell’importo della garanzia di risarcimento.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato se l’UFAM, nel decidere in merito al risarcimento ai sensi dell’art. 34 LEne, avrebbe dovuto decidere in accordo con il Cantone Vallese interessato. Le ricorrenti hanno sostenuto che l’UFAM, senza l’accordo del Cantone Vallese, avrebbe emanato una decisione illegittima. Il Tribunale federale ha tuttavia concluso che l’art. 62 cpv. 2 LEne non richiede un consenso formale del Cantone interessato, bensì solo una coordinazione tra l’UFAM e il Cantone. Il concetto di accordo ai sensi dell’art. 62 cpv. 2 LEne va inteso, alla luce della sua genesi, come strumento di coordinamento e non come consenso formale. Inoltre, non sussiste alcuna controversia giuridica tra la Confederazione e il Cantone Vallese che richieda una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 3 Cost. Pertanto, non è stata riscontrata alcuna violazione né dell’art. 62 cpv. 2 LEne né dell’art. 44 cpv. 3 Cost.

In un secondo momento, il Tribunale federale si è occupato dell’interpretazione dell’art. 34 LEne. Le ricorrenti hanno sostenuto che il tenore letterale della norma preveda chiaramente il rimborso integrale dei costi e che i costi di esercizio e manutenzione rappresentino una parte essenziale dei costi complessivi. Il Tribunale federale ha tuttavia constatato che il tenore letterale dell’art. 34 LEne non è univoco. Il concetto di «interventi» ai sensi dell’art. 83a LPAc e dell’art. 10 LFSP implica una certa unicità, poiché gli interventi, una volta realizzati, sono considerati conclusi. I costi di esercizio e manutenzione, invece, insorgono dopo la realizzazione degli interventi e servono unicamente a mantenere lo stato conforme alla legge. Pertanto, non è escluso che tali costi non siano più considerati «costi per gli interventi».

Il Tribunale federale ha poi evidenziato che, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Cost., il principio di legalità in materia di prestazioni statali regolarmente ricorrenti richiede una disciplina legislativa dettagliata. Poiché l’art. 34 LEne non disciplina il risarcimento di costi ricorrenti, ciò depone contro il rimborso di costi di esercizio e manutenzione illimitatamente ricorrenti.…