Art. 30 OEn
Garanzia dell’indennizzo
1 L’UFAM valuta la domanda secondo i criteri di cui all’allegato 3 numeri 2 e 3 e coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale.
2 Se i requisiti per l’ottenimento dell’indennizzo sono soddisfatti, l’UFAM garantisce l’indennizzo al titolare dell’impianto idroelettrico e ne stabilisce l’ammontare presunto.
3 Se dopo aver ottenuto la garanzia dell’indennizzo il titolare dell’impianto idroelettrico constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all’autorità cantonale e all’UFAM. Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura di cui ai capoversi 1 e 2.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Principio del rimborso dei costi globali; computabilità dei costi (periodici) di manutenzione e d'esercizio delle misure di risanamento di natura edile; principio dell'unicità della concessione di sovvenzioni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Energie; Zusicherung der Entschädigung der voraussichtlichen Kosten von Sanierungsmassnahmen0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.