Art. 32 OEn
Pagamento dell’indennizzo e restituzione
1 Una volta attuate le misure, il titolare dell’impianto idroelettrico trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti.
2 I costi computabili sono disciplinati nell’allegato 3 n. 3.
3 Il DATEC disciplina i dettagli per il calcolo dei costi computabili relativi alle misure d’esercizio.
4 L’autorità cantonale valuta la computabilità dei costi fatti valere nel riepilogo e inoltra quest’ultimo all’UFAM corredato del proprio parere.
5 L’UFAM esamina il riepilogo dei costi, coordina la propria valutazione con l’autorità cantonale e dispone l’indennizzo.
6 Esso chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio del rimborso dei costi globali; computabilità dei costi (periodici) di manutenzione e d'esercizio delle misure di risanamento di natura edile; principio dell'unicità della concessione di sovvenzioni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Energie; Zusicherung der Entschädigung der voraussichtlichen Kosten von Sanierungsmassnahmen1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.