Art. 16f LIPG

Importo massimo

1 L’indennità di maternità ammonta al massimo a 220 franchi al giorno. L’articolo 16a cpv. 2 è applicabile per analogia.
2 L’indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il cpv. 1.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
    · 11/12/2023 · 3 citazioni
  2. 2
    Indennità di maternità
    · 03/10/2024 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rückforderung Corona-Erwerbsersatz (Bundesgerichtsurteil 9C_199/2023 vom 11.12.2023)
    EO.2021.4
    · 01/12/2022 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.