Art. 16f LIPG
Importo massimo
1 L’indennità di maternità ammonta al massimo a 220 franchi al giorno. L’articolo 16a cpv. 2 è applicabile per analogia.
2 L’indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il cpv. 1.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro3 citazioni
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2Indennità di maternità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rückforderung Corona-Erwerbsersatz (Bundesgerichtsurteil 9C_199/2023 vom 11.12.2023)2 citazioniEO.2021.4· 01/12/2022 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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