Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente (A.), consigliera nazionale e lavoratrice indipendente, ha presentato domanda di indennità di maternità alla Cassa di compensazione del Cantone Berna per la prima volta nel marzo 2019 e nuovamente nel maggio 2021, in entrambi i casi dichiarando la nascita di un figlio. La Cassa di compensazione ha inizialmente concesso l’indennità fino al 30 marzo 2019 e fino al 4 luglio 2021, per poi richiederne la restituzione dopo aver appreso della partecipazione della A. alle sedute parlamentari (a partire dal 4 marzo 2019 e il 28 aprile e 9 giugno 2021). La Cassa ha ritenuto che ciò costituisse una ripresa anticipata dell’attività lavorativa e, di conseguenza, la perdita del diritto ai sensi dell’art. 16d cpv. 3 LIPG e dell’art. 25 OIPG.

Il ricorso della A. contro la decisione di recupero è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone Berna con sentenza del 14 luglio 2021 (primo procedimento) e del 15 aprile 2024 (secondo procedimento). Nel primo procedimento, il Tribunale federale aveva già confermato l’opinione della prima istanza con sentenza 9C_469/2021 del 8 marzo 2022 (DTF 148 V 253). Nel secondo procedimento, il Tribunale federale ha ora confermato con sentenza 9C_290/2024 del 3 ottobre 2024 l’obbligo di restituzione da parte della A. delle indennità indebitamente percepite.

Esposizione dei fatti:

La A. ha conseguito dalla sua attività di consigliera nazionale un reddito annuo di fr. 65'160.- (in media fr. 5'430.- al mese), che supera nettamente la soglia di de minimis di fr. 2'300.- ai sensi dell’art. 34d cpv. 1 OAVS. La prima istanza ha constatato che la partecipazione alle sedute parlamentari durante il periodo di maternità deve essere qualificata come attività lavorativa parziale, poiché il reddito conseguito supera la soglia rilevante. La A. ha sostenuto che la soglia di de minimis di fr. 2'300.- non debba essere riproporzionata alla durata del periodo di maternità (14 settimane) e che, pertanto, nonostante la partecipazione a singole sedute, avrebbe comunque diritto all’indennità nella sua totalità.

Legge

1. Cessazione del diritto in caso di ripresa dell’attività lavorativa:

Il Tribunale federale conferma che il diritto all’indennità di maternità ai sensi dell’art. 16d cpv. 3 LIPG cessa anticipatamente se la madre ripresa l’attività lavorativa. Tale conseguenza giuridica si verifica indipendentemente dal grado di occupazione, come risulta dall’art. 25 OIPG. La ripresa di un’attività lavorativa parziale costituisce quindi un’attività lavorativa ai sensi di tali disposizioni, che comporta la cessazione del diritto. Un’eccezione è prevista solo per le attività marginali accessorie che generano un reddito annuo massimo di fr. 2'300.- (art. 34d cpv. 1 OAVS).

2. Nessuna franchigia generale per il reddito da lavoro:

La ricorrente ha sostenuto che la soglia di de minimis di fr. 2'300.- non debba essere riproporzionata al periodo di maternità di 14 settimane e che, pertanto, anche un reddito inferiore durante tale periodo non comporti la cessazione del diritto. Il Tribunale federale respinge tale argomentazione. Sottolinea che le disposizioni legislative sono chiare e inequivocabili: il diritto cessa nel giorno della ripresa di un’attività lavorativa, indipendentemente dall’entità dell’attività o del reddito conseguito. Non esiste alcuna franchigia generale per il reddito da lavoro durante il periodo di maternità. La giurisprudenza in DTF 139 V 250 definisce unicamente cosa si intenda per attività accessoria marginale, ma non prevede alcuna franchigia per attività lavorative di qualsiasi tipo.

3. Nessuna riproporzionalizzazione della soglia di de minimis:

La ricorrente si è basata sulla circolare dell’ONI secondo cui la soglia di de minimis di fr. 2'300.- non viene riproporzionata. Il Tribunale federale precisa che tale argomentazione è infondata, poiché la questione della riproporzionalizzazione è irrilevante ai fini della valutazione del diritto all’indennità di maternità. Ciò che conta è unicamente se…