Art. 16c LIPG
Inizio del diritto e durata del versamento dell’indennità
1 Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto.
2 L’indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto.
3 In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:
- a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
4 Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Il § 22 dell'ordinanza sugli stipendi lede il precetto della parità di trattamento a norma dell'art. 8 cpv. 1 Cost. e la preminenza del diritto federale secondo l'art. 49 cpv. 1 Cost. (consid. 4-6).5 citazioni
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2Indennità in caso di paternità4 citazioni
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3Indennità in caso di maternità; consigliera nazionale3 citazioni
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4Coordinazione tra l'indennità di assistenza e l'indennità di maternità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erwerbsersatz bei Mutterschaft4 citazioni
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Mutterschaftsentschädigung als Selbständigerwerbende - massgebendes Einkommen und Rückforderung4 citazioniVSBES.2017.236· 17/08/2017 · 4 citazioni de
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VSBES.2017.2363 citazioni09/07/2018 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.