Art. 25 OIPG
Estinzione del diritto all’indennità di maternità
Il diritto all’indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Estinzione del diritto all'indennità di maternità in caso di ripresa del lavoro; attività lucrativa parziale5 citazioni
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2Indennità in caso di maternità; consigliera nazionale3 citazioni
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3Indennità di maternità0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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