Art. 16d LIPG
Estinzione del diritto
1 Il diritto all’indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.
2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all’indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall’articolo 16c cpv. 3.
3 Il diritto all’indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un’attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Estinzione del diritto all'indennità di maternità in caso di ripresa del lavoro; attività lucrativa parziale8 citazioni
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2Indennità in caso di maternità; consigliera nazionale3 citazioni
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3Indennità in caso di paternità2 citazioni
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4Indennità di maternità0 citazioni
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5Il § 22 dell'ordinanza sugli stipendi lede il precetto della parità di trattamento a norma dell'art. 8 cpv. 1 Cost. e la preminenza del diritto federale secondo l'art. 49 cpv. 1 Cost. (consid. 4-6).0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erwerbsersatz bei Mutterschaft5 citazioni
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Mutterschaftsentschädigung als Selbständigerwerbende - massgebendes Einkommen und Rückforderung4 citazioniVSBES.2017.236· 17/08/2017 · 4 citazioni de
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VSBES.2017.2363 citazioni09/07/2018 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.