Art. 16g LIPG
Priorità dell’indennità di maternità
1 L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
- a. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell’assicurazione per l’invalidità;
- c. dell’assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell’assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
- f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s per lo stesso figlio.
2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di maternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di maternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
- a. la legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Coordinazione tra l'indennità di assistenza e l'indennità di maternità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Obergericht / Versicherungsgericht / 1. Kammer — VBE.2012.7521 citazioniVBE.2012.752· 26/03/2013 · 1 citazioni de
-
Assicurazione contro gli infortuni0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.