Art. 16g LIPG

Priorità dell’indennità di maternità

1 L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
  1. a. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  2. b. dell’assicurazione per l’invalidità;
  3. c. dell’assicurazione contro gli infortuni;
  4. d. dell’assicurazione militare;
  5. e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
  6. f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s per lo stesso figlio.
2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di maternità vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità di maternità corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
  1. a. la legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità;
  2. b. legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie;
  3. c. legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni;
  4. d. legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare;
  5. e. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Coordinazione tra l'indennità di assistenza e l'indennità di maternità
    · 30/08/2024 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Versicherungsgericht / 1. Kammer — VBE.2012.752
    VBE.2012.752
    · 26/03/2013 · 1 citazioni de
  • Assicurazione contro gli infortuni
    · 17/01/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.