Art. 19a LIPG
Contributi alle assicurazioni sociali
1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
- a. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all’assicurazione per l’invalidità;
- c. all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
1bis I contributi sono a carico per metà dell’avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura.
2 Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall’obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 30 cpv. 2 LAVS (nella versione vigente sino al 31 dicembre 1996): calcolo della rendita ordinaria d'invalidità0 citazioni
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2Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 10, art. 13 cpv. 2 lett. b e art. 15 cpv. 1 LADI, art. 15, art. 44 e art. 56 cpv. 2 LM, art. 15 cpv. 1 OSI, art. 19a LIPG: idoneità al collocamento di un assicurato che adempie gli obblighi m…0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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