Fatti
K., nato nel 1969, si è visto attribuire retroattivamente a decorrere dal 1° aprile 1993 una rendita d'invalidità completa al 100% dalla cassa di compensazione del Cantone di San Gallo. Questa rendita è stata fissata sulla base di un periodo di contribuzione di tre anni e di un reddito annuo medio determinante di 66'552 franchi (per il 1993/94) e di 68'676 franchi (per il 1995), il che ha dato una rendita completa nell'ambito della scala 44 delle tabelle delle rendite pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di 1'865 franchi al mese (fino al 31 dicembre 1994) e di 1'924 franchi al mese (a partire dal 1° gennaio 1995). K. ha contestato questa decisione, chiedendo l'attribuzione della rendita d'invalidità più elevata possibile.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che l'art. 30 cpv. 2 LAVS, che disciplina il calcolo del reddito annuo medio determinante, sia direttamente applicabile al calcolo della rendita d'invalidità in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LAI. Non è consentito derogare alle regole di calcolo della rendita di vecchiaia, anche se le disposizioni della LAVS relative al calcolo delle rendite si applicano per analogia nell'ambito dell'assicurazione invalidità.
Il Tribunale federale rileva che il legislatore ha deliberatamente rinunciato a prevedere regole di calcolo specifiche per l'assicurazione invalidità per gli assicurati il cui diritto alla…