Art. 6 LIPG

Assegni per i figli

1 Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al cpv. 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all’assegno dura fino a 25 anni compiuti.
2 Danno diritto all’assegno:
  1. a. i figli della persona prestante servizio;
  2. b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennità per l'economia domestica (art. 4 cpv. 1 lit. b LIPG). - Diritto delle persone sole senza prole
    · 23/11/1973 · 0 citazioni
  2. 2
    Limiti entro i quali al giudice compete di colmare lacune della legge
    · 03/04/1973 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.