Art. 22 OIPG

Indennità per persone all’estero

1 L’indennità per persone che abitano all’estero è fissata in franchi svizzeri.
2 Il pagamento dell’indennità ha luogo nella valuta del Paese di domicilio. Per la conversione in valuta straniera è applicato per analogia l’articolo 20 cpv. 2 dell’ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007)
    · 15/06/2011 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 15/06/2011 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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