Art. 22 OIPG
Indennità per persone all’estero
1 L’indennità per persone che abitano all’estero è fissata in franchi svizzeri.
2 Il pagamento dell’indennità ha luogo nella valuta del Paese di domicilio. Per la conversione in valuta straniera è applicato per analogia l’articolo 20 cpv. 2 dell’ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.