Art. 19 LEp
Provvedimenti generali di prevenzione
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per controllare, ridurre ed eliminare i rischi di trasmissione delle malattie.
2 Il Consiglio federale può:
- a. obbligare gli ospedali, le cliniche e altre istituzioni del settore sanitario a decontaminare, disinfettare e sterilizzare i loro dispositivi medici;
- b. obbligare aziende e organizzatori di manifestazioni le cui attività aumentano il rischio di trasmissione di malattie a mettere a disposizione materiale di prevenzione e d’informazione e a rispettare determinate regole di comportamento;
- c. obbligare le istituzioni del settore della formazione e del settore sanitario a fornire informazioni sui rischi delle malattie trasmissibili e consulenze sui mezzi per prevenirle e combatterle;
- d. obbligare le istituzioni pubbliche e private che hanno un dovere particolare di proteggere la salute delle persone in loro custodia ad adottare provvedimenti di prevenzione appropriati;
- e. sottoporre all’obbligo di registrazione gli impianti tecnici che possono propagare malattie trasmissibili.
3 Può vietare il trapianto di dura madre di origine umana.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Mora del lavoratore; ricusa senza legittimo motivo di ricevere la prestazione debitamente offerta; chiusura di imprese per combattere il coronavirus0 citazioni
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2Misure Covid-19; divieto di svolgere manifestazioni; base legale; proporzionalità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichteintreten auf die Einleitung eines Ermächtigungsverfahrens1 citazioni
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VB.2022.000430 citazioni28/10/2021 · 0 citazioni de
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0 citazioni02/09/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.