Fatti

Il 26 maggio 2020, otto richiedenti asilo respinti, i Giuristi e le Giuriste Democratici della Svizzera (DJS) e Solidarité sans frontières hanno presentato una denuncia penale contro il direttore della Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo e altri rappresentanti dell'amministrazione cantonale nonché della società ORS Service AG. Sono stati accusati di non aver seguito o di aver seguito in modo insufficiente, nella primavera del 2020, le raccomandazioni della Confederazione per il contenimento della pandemia di COVID-19 nei centri di rimpatrio del Cantone di Zurigo, esponendo così le persone in tali centri a un pericolo diretto e grave per l'incolumità fisica e la vita. La procura pubblica è giunta alla conclusione che il comportamento denunciato non integrava alcun reato. Ha trasmesso la richiesta di avvio di una procedura di autorizzazione per la revoca dell'immunità del direttore della Direzione della sicurezza alla direzione del Gran Consiglio del Cantone di Zurigo. Quest'ultima ha deciso il 5 novembre 2020 di non entrare nel merito della richiesta, in quanto non ha visto motivi per discostarsi dalla valutazione della procura pubblica. Contro questa decisione di non entrata in materia, i denuncianti hanno presentato un ricorso sussidiario di diritto costituzionale al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui su di esso si è potuto entrare.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. e LTF, che esclude i ricorsi contro le decisioni sul rifiuto dell'autorizzazione per il perseguimento penale di membri delle autorità, si applica anche al presente caso. Sebbene la procedura di autorizzazione debba essere considerata una questione di diritto pubblico, in quanto rappresenta un presupposto processuale per il procedimento penale, trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale suprema, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso.

Tuttavia, il ricorso sussidiario di diritto costituzionale è ammissibile. Anche se i ricorrenti, in quanto denuncianti privati e potenziali danneggiati, non sono legittimati in base alla legge sul Gran Consiglio, lo sono in virtù dei loro diritti procedurali derivanti…