Art. 7 CPP
Obbligo di procedere
1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.
2 I Cantoni possono:
- a. escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;
- b. subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura concernente l'autorizzazione a perseguire penalmente membri di autorità e funzionari, natura giuridica, rimedi di diritto dinanzi al Tribunale federale, motivo di esclusione, legittimazione a ricorrere del Can…252 citazioni
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2Esigenza di un'autorizzazione al perseguimento penale35 citazioni
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3Revisione di una sentenza concernente un suicidio nell'ambito della carcerazione preventiva; autorizzazione a perseguire penalmente funzionari di polizia per omicidio colposo13 citazioni
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5Permesso per promuovere un procedimento penale a carico di un ex impiegato della polizia federale5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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36 citazioni
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Autorizzazione all'apertura di un'istruttoria penale34 citazioni
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16 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.