Art. 42 LInFi

Definizione

Si considera sistema organizzato di negoziazione l’istituzione per:
  1. a. il commercio multilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali;
  2. b. il commercio multilaterale di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali;
  3. c. il commercio bilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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