Art. 21 LFINMA
1 La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
2 Essa discute almeno una volta all’anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.
3 Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFF.
4 Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di essere sentito in relazione con la replica in una procedura giudiziaria e in altre procedure1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.