Art. 21 LFINMA

1 La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
2 Essa discute almeno una volta all’anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.
3 Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFF.
4 Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto di essere sentito in relazione con la replica in una procedura giudiziaria e in altre procedure
    · 12/04/2012 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.