Fatti

Il ricorrente [X.] ha presentato ricorso all'Autorità indipendente di ricorso per la radio e la televisione (UBI) contro trasmissioni della televisione svizzera. L'UBI ha accolto alcuni ricorsi e respinto altri. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha lamentato una violazione del suo diritto di replica.

I ricorsi riguardano trasmissioni del "Tagesschau" e "10 vor 10" del 25 aprile 2008, 21 maggio 2008, 28 gennaio 2009, 18 novembre 2009, 20 agosto 2010, 15 settembre 2010 e 14 ottobre 2010. Il ricorrente ha contestato la rappresentazione di sondaggi d'opinione nel periodo precedente alle votazioni federali.

L'UBI ha respinto parzialmente i ricorsi e li ha accolti parzialmente. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto che le decisioni dell'UBI fossero annullate e la causa fosse rinviata all'UBI per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che il ricorrente non è particolarmente interessato e quindi non è legittimato a presentare ricorso. Il ricorso è anche inammissibile nella misura in cui il ricorrente lamenta una violazione del diritto di replica.

Il Tribunale federale ha affermato che il diritto di prendere conoscenza e di pronunciarsi sulle memorie delle altre parti non si applica al procedimento davanti all'UBI, poiché l'UBI non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. L'UBI è una commissione amministrativa che…