Art. 82 LRTV

Composizione

1 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Autorità di ricorso) si compone di nove membri che esercitano la loro funzione a titolo accessorio.
2 Il Consiglio federale nomina i membri dell’Autorità di ricorso e ne designa il presidente.
3 Non possono far parte dell’Autorità di ricorso:
  1. a. i membri dell’Assemblea federale;
  2. b. le persone impiegate dalla Confederazione;
  3. c. i membri degli organi di emittenti svizzere nonché le persone alle loro dipendenze.
4 In caso di incompatibilità, la persona interessata dichiara per quale delle due funzioni opta. Se opta per una funzione di cui al cpv. 3, essa si ritira dall’Autorità di ricorso al più tardi quattro mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto di essere sentito in relazione con la replica in una procedura giudiziaria e in altre procedure
    · 12/04/2012 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.