Art. 85 LRTV
Organizzazione
1 Se il Consiglio federale non prevede altrimenti, è applicabile l’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni.
2 L’Autorità di ricorso si organizza da sé. Adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione. Il regolamento dev’essere approvato dal Consiglio federale.
3 L’Autorità di ricorso dispone di una segreteria indipendente. Essa ne disciplina i compiti nel regolamento di cui al cpv. 2. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conformità alle esigenze del diritto in materia radiotelevisiva (correttezza) del servizio "FDP und die Pharmalobby" (il partito radicale e la lobby farmaceutica)2 citazioni
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2Diritto di essere sentito in relazione con la replica in una procedura giudiziaria e in altre procedure0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Vom Schweizer Fernsehen SF 1 am 1. Juli 2009 in der Sendung "10 vor 10" ausgestrahlter Beitrag "FDP und die Pharmalobby"1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.