Art. 85 LRTV

Organizzazione

1 Se il Consiglio federale non prevede altrimenti, è applicabile l’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni.
2 L’Autorità di ricorso si organizza da sé. Adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione. Il regolamento dev’essere approvato dal Consiglio federale.
3 L’Autorità di ricorso dispone di una segreteria indipendente. Essa ne disciplina i compiti nel regolamento di cui al cpv. 2. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Conformità alle esigenze del diritto in materia radiotelevisiva (correttezza) del servizio "FDP und die Pharmalobby" (il partito radicale e la lobby farmaceutica)
    · 18/11/2011 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di essere sentito in relazione con la replica in una procedura giudiziaria e in altre procedure
    · 12/04/2012 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/04/2012 · 1 citazioni de Riassunto
  • Vom Schweizer Fernsehen SF 1 am 1. Juli 2009 in der Sendung "10 vor 10" ausgestrahlter Beitrag "FDP und die Pharmalobby"
    · 18/11/2011 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.