Art. 18 LAF
Assegni familiari ai lavoratori agricoli
1 I datori di lavoro nell’agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS .
2 I contributi alle spese di amministrazione previsti nell’articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del cpv. 1.
3 Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA .
4 La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Il tribunale arbitrale del Cantone Lucerna, designato secondo l'art. 25 LAMI, è un tribunale cantonale nel senso dell'art. 105 cpv. 2 OG (consid. 1)1 citazioni
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2Obbligo contributivo all'assicurazione contro la disoccupazione e per gli assegni familiari nell'agricoltura di azionisti impiegati nella società0 citazioni
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3Art. 6bis LAMI, art. 16 cpv. 3, prima frase, LAVS: Restituzione di premi dell'assicurazione malattia pagati in eccesso0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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