Art. 39 LTC

Tasse della concessione di radiocomunicazione

1 L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV .
2 L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:
  1. a. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;
  2. b. la larghezza di banda attribuita;
  3. c. la copertura territoriale; e d. la durata di utilizzazione.
3 Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale.
3bis Per favorire l’introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all’articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell’offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l’importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.
4 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di concessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L’autorità concedente può stabilire un’offerta minima.
5 A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell’ambito di un’utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:
  1. a. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;
  2. b. le imprese pubbliche di trasporto;
  3. c. i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 cpv. 1 lettere a, b nonché d–l della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite;
  4. d. le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità dell'aumento della tassa per la concessione di radiocomunicazione
    · 17/10/2005 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.