Art. 46a LTC

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d’accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.
2 Allo scopo di cancellare tempestivamente e su scala internazionale informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale , l’UFCOM, l’Ufficio federale di polizia e i servizi cantonali competenti coordinano misure adeguate. Possono sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all’estero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione dissimulano le informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale segnalate loro dall’Ufficio federale di polizia. I fornitori di servizi di telecomunicazione segnalano all’Ufficio federale di polizia casi sospetti di informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati loro per scritto da terzi.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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