Art. 59 LTC
Obbligo d’informazione
1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione e alla sua valutazione.
2 Sono tenute a presentare regolarmente all’UFCOM i dati necessari all’allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.
2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:
- a. una legge federale lo permette espressamente;
- b. la persona interessata vi acconsente per scritto;
- c. essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o d. essi servono quale base per l’adozione delle necessarie decisioni regolatrici.
2ter L’UFCOM può pubblicare le quote di mercato.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.