Art. 59 LTC

Obbligo d’informazione

1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione e alla sua valutazione.
2 Sono tenute a presentare regolarmente all’UFCOM i dati necessari all’allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.
2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:
  1. a. una legge federale lo permette espressamente;
  2. b. la persona interessata vi acconsente per scritto;
  3. c. essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o d. essi servono quale base per l’adozione delle necessarie decisioni regolatrici.
2ter L’UFCOM può pubblicare le quote di mercato.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 11/08/1994 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.